Il primo stop del Parlamento, alla riforma della scuola, è arrivato proprio dalla Commissione Affari Costituzionali che ha bocciato il parere di costituzionalità del DDL n. 1934.
L’incostituzionalità del provvedimento è una delle accuse che arrivano da alcuni tra i illustri giuristi costituzionalisti (Michele Ainis, Massimo Villone, Stefano Rodotà, Ferdinando Imposimato), pareri che opportunamente si riportano:
“L’art. 97 della Costituzione, che stabilisce il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione, sarebbe violato concendendo ai dirigenti scolastici i poteri discrezionali non suscettibili di controllo.
Sicuramente la scelta discrezionale dei docenti da parte del Preside rischia di inficiare la garanzia dell’autonomia didattica che è il nucleo significiativo della libertà di insegnamento garantita dall’art. 33 della Carta costituzionale.
I Presidi infatti attingerebbero agli Albi Territoriali senza essere vincolati ad una graduatoria. Si aprirebbe così la via a pressioni che possiamo facilmente immaginare, inoltre, negli Albi confluiscono i nuovi assunti e tutti i docenti richiedenti mobilità. Questo implica riconoscere diritti diversi a persone che svolgono la medesima funzione. E’ così leso il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.). Per di più docenti con meno diritti vedono per questo indebolita la propruia autonomia. Tutti hanno un posto fisso, anche chi è impiegato su di una linea di autobus, mentre con il ddl 1934 gli insegnanti verrrebbero inseriti in un organico ‘funzionale’ senza una scuola fissa, per coprire le assenze dei colleghi o per piccole supplenze. La disparità riguarderebbe tutti i docenti in esubero e in procedura di trasferimento. Il ddl viola unilaterlmente, contro ogni norma del diritto del lavoro, il contratto nazionale vigente e tutte le norme poste costituzionalmente a garanzia della funzione docente in ordine alla salvaguardia della libertà di insegnamento. Inoltre quest’operazione è volta esplicitamente non solo a disapplicare il contratto vigente, bensì a spostare sul terreno della “riserva di legge” istututi di natura tipicamente contrattuale, come l’orario di lavoro, le ferie, la retribuzione (premiale), lo stato giuridico.
Inotre, il dirigente scolastico non è competente a vautare i professori, in quanto mai formato all’uopo (neanche sotto l’aspetto ‘tecnico’ , poichè dovrebbe allora avere competenze quantomeno interdisciplinari certificate in campo metodologico didattico e su tutte le singole materie), e comunque non potrà mai aver una posisizone di terzietà perchè interno alle dinamiche di gruppo presenti nell’istituto, il provvediemtno denota assenza di qualsiasi criterio di riferiemnto e di qualsiasi bilanciamento dei poteri“
I 147.000 lavoratori della scuola chiedono
al Presidente del Consiglio e al Governo il RITIRO immediato del DDL
alle Forze Politiche il VOTO CONTRARIO AL DDL